
Qualità del servizio e diritti degli utenti
Per reclami e richieste di informazioni potete contattarci utilizzando i seguenti recapiti:
Cooperativa energetica di Solda
Via principale 4
39029 Solda
+39 0473 613050
Orari di apertura dell'ufficio e del servizio telefonico:
Martedì, mercoledì, giovedì 8:30 – 9:30 e su appuntamento
1) Standard di qualità commerciale ai sensi del RQCT relativo alla qualità commerciale
Ai sensi del RQCT (allegato A della delibera ARERA n. 546/2025/R/tlr) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità commerciale:
STANDARD SPECIFICI
Standart generali
Allgemeine Standards
Indennizzi automatici ai sensi del RQCT relativo alla qualitá commerciale
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale indicati, l’esercente deve accreditare all’utente un indennizzo automatico secondo le condizioni previste dal RQCT.
L’indennizzo automatico base corrisponde a 40 Euro per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni (con una potenza contrattualizzata non superiore a 50 kW) 80 Euro per prestazioni richieste da utenti di medie dimensioni (con potenza contrattualizzata superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW) e 160 Euro per prestazioni richieste da utenti di grande dimensioni (con potenza contrattualizzata superiore a 350 kW e non superiore a 1.200 kW). Solo nel caso di risposta motivata a reclamo scritto di un utente l’indennizzo automatico base corrisponde sempre a 40 Euro.
L’indennizzo base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
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se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, entro 45 giorni solari dal termine ultimo concordato per l’esecuzione della prestazione è corrisposto l’indennizzo automatico base;
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se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, oltre i 45 giorni solari ma entro 90 giorni solari dal termine ultimo concordato per l’esecuzione della prestazione, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
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se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, oltre i 90 giorni solari dal termine ultimo concordato per l’esecuzione della prestazione, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
L’indennizzo verrà accreditato all’utente attraverso detrazione dall’importo addebitato nel primo documento di fatturazione utile. La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subìto
2) Standard specifici di qualità del servizio di telecalore relativi alla misura ai sensi del TIMT
Ai sensi del TIMT (Allegato A, Delibera ARERA 17 novembre 2020, 478/2020/R/tlr e s.m.i.) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità commerciale relativi alla misura:
Indennizzi automatici ai sensi del TIMT relativo alla misura
Ai sensi del TIMT (Allegato C, Delibera ARERA 546/2025/R/tlr e s.m.i.) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità commerciale relativi alla misura:
a) trenta (40) euro, per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni (con una potenza contrattuale non superiore a 50 kW)
b) settanta (80) euro, per prestazioni richieste da utenti di medie dimensioni (con potenza contrattuale superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW)
c) entosessanta (160) euro per i servizi richiesti da grandi utenti (con potenza contrattuale superiore a 350 kW e inferiore a 1.200 kW
Tali indennizzi automatici base sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
L’esercente non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a una delle seguenti cause:
a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
b) cause imputabili all’utente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi.
L’esercente, nei casi in cui l’utente risulti moroso, sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.
3.) Standard specifici di qualità del servizio di telecalore relativi alla qualità tecnica ai sensi del RQTT
Ai sensi del RQTT (Allegato A, Delibera ARERA 25 luglio 2023, 346/2023/R/tlr e s.m.i.) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, in qualità di esercente siamo obbligati a rispettare i seguenti standard di qualità tecnica:
Indennizzi automatici ai sensi del RQTT relativo alla qualità tecnica
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all’Articolo 20 del RQTT, l’esercente corrisponde all’utente, in occasione della prima bolletta utile, un indennizzo automatico base calcolato mediante la seguente formula:
I𝑏𝑎𝑠𝑒 = min{𝐾 ∗𝑃 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟 ;I𝑚𝑎𝑥 }
dove: – K è il coefficiente che indica l’entità dell’indennizzo base specifico alla potenza dell’utente, pari a 0,5 euro/kW; – Pcontr è la potenza contrattuale dell’utente interessato dal mancato rispetto dello standard di qualità, espressa in kW;
– Imax è il cap applicato all’indennizzo automatico base, pari a 600 euro. Tale indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nel riavvio della fornitura del servizio al singolo utente, come indicato di seguito:
4) Prestazioni ambientali - TITT
Mix di combustibili per l’energia termica immessa nella rete – Anno 2024
Fonti rinnovabili:
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Biomassa solida (legno – cippato/pellet): 97,99%
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Biomassa liquida (olio vegetale): 0%
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Biomassa gassosa (biogas): 0%
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Altre fonti (pompe di calore): 0%
Fonti fossili:
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Metano: 2,01%
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Olio combustibile: 0 %
Percentuale di energia termica distribuita da fonti rinnovabili: 98%
Certificazione tramite garanzie di origine: Attualmente nessuna certificazione disponibile
